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Sez. U, Sentenza n. 12213 del 21/12/2017 Ud. (dep. 16/03/2018) Rv. 272170 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Querela - Termine di decorrenza - Tardività - Eccezione - Prova - Onere.
Stato
decisa il 2017-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272170-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

Nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)