Sez. 3, Sentenza n. 8259 del 10/12/2024 Ud. (dep. 28/02/2025) Rv. 287642-01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Termine per proporre la querela - Decorrenza - Conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale - Sufficienza - Esclusione - Contezza dell'impossibilità di soddisfare il credito - Necessità.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITA' DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena consapevolezza, da parte della persona offesa creditrice, del perfezionamento del delitto in tutte le sue componenti, costituite da atti simulati e fraudolenti, ingiunzione di pagamento ed inottemperanza alla scadenza del termine, sicché non è sufficiente la sola conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal debitore, essendo, invece, necessaria la contezza dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 124 com. 1, Cod. Pen. art. 388 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)