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Sez. 3, Sentenza n. 2239 del 14/04/1981 (Rv. 412968 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - ACCOGLIMENTO SULLA BASE DI UNA DELLE DEDOTTE INADEMPIENZE DEL CONDUTTORE - DICHIARAZIONE DI ASSORBIMENTO DELLE ALTRE - APPELLO DEL CONDUTTORE SOCCOMBENTE - RICHIESTA DI CONFERMA, DA PARTE DEL LOCATORE, DELLA SENTENZA IMPUGNATA E, COMUNQUE, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER LE RIPETUTE INADEMPIENZE DEL CONDUTTORE, PERALTRO NON DEFINITE - RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412968-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - ACCOGLIMENTO SULLA BASE DI UNA DELLE DEDOTTE INADEMPIENZE DEL CONDUTTORE - DICHIARAZIONE DI ASSORBIMENTO DELLE ALTRE - APPELLO DEL CONDUTTORE SOCCOMBENTE - RICHIESTA DI CONFERMA, DA PARTE DEL LOCATORE, DELLA SENTENZA IMPUGNATA E, COMUNQUE, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER LE RIPETUTE INADEMPIENZE DEL CONDUTTORE, PERALTRO NON DEFINITE - RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Qualora il giudice di primo grado abbia accolto la domanda di risoluzione di un contratto di locazione sulla base di una delle dedotte inadempienze del conduttore, dichiarando esplicitamente assorbite le questioni in ordine alle altre, ed il locatore - resistendo all'appello proposto dal soccombente - si limiti a chiedere la conferma della sentenza impugnata e, comunque, la dichiarazione di risoluzione del contratto per le ripetute inadempienze della controparte, senza pero mai definirle od indicarle, neppure negli ulteriori scritti difensivi del giudizio di secondo grado, le questioni non possono dirsi riproposte, mancando la manifestazione di una volonta precisa ed inequivoca in tal senso, ed il giudice dell'appello non e tenuto ad una specifica motivazione in ordine a tali punti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)