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Sez. 1, Ordinanza n. 1520 del 24/01/2008 (Rv. 601431 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Applicabilità anche alle controversie del rapporto di pubblico impiego rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601431-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è pienamente configurabile anche con riferimento alle controversie relative al rapporto di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti i cui compiti comportano l'esercizio di pubblici poteri ovvero la tutela di interessi generali (magistrati, avvocati dello Stato, appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia di Stato), essendo indubbio che l'opzione del legislatore di lasciare tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non ha comportato alcuna scelta di sottrarre quei processi all'applicazione dell'art. 111, comma 2, Cost., il quale assicura a tutte le parti, e quindi anche ai funzionari e dipendenti dello Stato che attraverso i loro atti ne esprimono la potestà di imperio, che la loro posizione sia valutata equamente ed in un termine ragionevole.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)