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Sez. 1, Sentenza n. 6519 del 24/04/2003 (Rv. 562451 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo - Applicabilità anche in ordine ai giudizi instaurati dinanzi al giudice amministrativo - Sussistenza - Danno risarcibile.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562451-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è pienamente configurabile per i giudizi dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato, qualsiasi sia il loro oggetto, in quanto l'espressione "diritti ed obblighi di natura civile" (adoperata dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) riguarda ogni posizione soggettiva valutata in Italia dai giudici, siano essi dell'a.g.o. o amministrativi. Peraltro, il danno cui si riferisce il citato art. 2 della legge n. 89 del 2001 non è quello oggetto della causa la cui durata irragionevole ha dato luogo alla domanda di equo indennizzo (come, ad esempio, le perdite e i mancati guadagni connessi alla lesione degli interessi legittimi oggetto del giudizio), ma quello ulteriore conseguente alla durata, eccedente la soglia di ragionevolezza, del processo amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)