Sez. 3, Sentenza n. 1366 del 25/05/1966 (Rv. 322710 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - INFLUENZA DELLA DECISIONE PENALE SUL GIUDIZIO CIVILE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CIVILE - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - INFLUENZA DELLA DECISIONE PENALE SUL GIUDIZIO CIVILE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'indagine diretta ad accertare se sia iniziata l'Azione penale per un reato la cui cognizione influisca sulla decisione di una controversia civile, ai fini della sospensione prevista dal combinato disposto degli artt. 3 cod.proc.pen. e 295 cod.proc.civ., e demandata all'apprezzamento del giudice civile e, mentre sotto il primo aspetto (inizio dell'Azione penale) essa puo involgere la soluzione di una questione di diritto, sotto il secondo aspetto (influenza della cognizione del reato sulla controversia civile) essa consiste nella soluzione di una questione di mero fatto, non sindacabile in Sede di legittimita, se congruamente motivata. (Cfr. 92-64 - 52-62 - 837-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)