diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3565 del 18/10/1976 (Rv. 382319 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - SUA INFLUENZA SUL GIUDIZIO CIVILE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382319-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - PROMOVIMENTO DELL'AZIONE PENALE - SUA INFLUENZA SUL GIUDIZIO CIVILE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'indagine diretta ad accertare se sia iniziata l'Azione penale per un reato la cui cognizione influisca sulla decisione di una controversia civile, ai fini della sospensione del processo civile prevista degli articoli 295 cod proc civ e 3 cod proc pen, e demandata all'apprezzamento del giudice del merito e mentre sotto il primo aspetto (inizio dell'Azione penale) essa puo involgere la soluzione di una questione di diritto, sotto il secondo (influenza della cognizione del reato sulla controversia civile) essa consiste nella soluzione di una questione di puro fatto, non sindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivata. (V 1366/66, mass n 322710).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)