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Sez. U, Sentenza n. 3798 del 24/06/1985 (Rv. 441384 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA COLLOCATA A RIPOSO - RICHIESTA DI RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, CON IL COMPUTO DI ELEMENTI ACCESSORI ALLA RETRIBUZIONE PERCEPITA IN SERVIZIO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CORTE DEI CONTI - RICHIESTA DI CONDANNA DELL'AZIENDA AGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTORI RELATIVI AI PREDETTI EMOLUMENTI ACCESSORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1985-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441384-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CORTE DEI CONTI - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UN DIPENDENTE DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA COLLOCATA A RIPOSO - RICHIESTA DI RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO, CON IL COMPUTO DI ELEMENTI ACCESSORI ALLA RETRIBUZIONE PERCEPITA IN SERVIZIO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CORTE DEI CONTI - RICHIESTA DI CONDANNA DELL'AZIENDA AGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTORI RELATIVI AI PREDETTI EMOLUMENTI ACCESSORI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La controversia promossa da un dipendente di azienda municipalizzata, collocato a riposo, per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, erogato dalla cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.d.e.L.), con il computo di elementi accessori della retribuzione a suo tempo percepita, nonché per ottenere la condanna di detta azienda agli adempimenti contributivi sui medesimi emolumenti accessori, spetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti limitatamente alla prima delle indicate domande, in applicazione dell'art. 60 del R.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (in relazione all'art. 62 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214), mentre, per quanto riguarda la seconda, che investe, in un rapporto privatistico, un inadempimento di obblighi del datore di lavoro non incidente sull'ammontare della pensione (correlata alla "retribuzione contributiva" indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi), resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, a prescindere da ogni questione sull'interesse dell'istante a denunciare il suddetto inadempimento (rilevante al diverso fine della pronuncia nel merito della domanda stessa). (V 2240/83, mass n 427083; (V 1865/81, mass n 412549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)