Sez. 3, Sentenza n. 359 del 14/01/1992 (Rv. 475300 - 01)
Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica ed agevolata | Superamento da parte dell'assegnatario dei limiti di reddito per usufruire del canone sociale - Richiesta dell'assegnatario di occupare l'abitazione a titolo di locazione - Trasformazione del rapporto di assegnazione in locazione - Obbligo dell'assegnatario di pagamento dell'equo canone - Decorrenza.
Edilizia popolare ed economica - Edilizia residenziale pubblica ed agevolata
Con riguardo ad alloggio di edilizia residenziale pubblica, nell'ipotesi di superamento, da parte dell'assegnatario, dei limiti di reddito per usufruire del canone sociale a norma degli artt. 22 - 23 della legge 8 agosto 1977 n. 513, l'obbligo dell'assegnatario, di pagamento dell'equo canone decorre non dalla data del mutamento delle condizioni economiche dell'assegnatario (o dei componenti del suo nucleo familiare), che è solo il presupposto della revoca dell' assegnazione, ma da quella della richiesta dell'assegnatario di occupare l'abitazione a titolo di locazione (per evitare la revoca dell'assegnazione conseguente all'accertamento, da parte dell' I.A.C.P., delle condizioni previste dall'art. 17 lett. d) del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035) o dalla richiesta dell'I.A.C.P. di informazione e documentazione al riguardo di dette condizioni, che sia rimasta inevasa dall'interessato.
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 23 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)