Sez. 3, Sentenza n. 10100 del 30/04/2009 (Rv. 608248 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Immobili di edilizia residenziale pubblica - Superamento dei limiti di reddito da parte dell'assegnatario - Conversione del rapporto in locazione di diritto comune - Presupposti - Scambio di proposta ed accettazione - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
L'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513 accorda all'assegnatario di un immobile di edilizia economica e popolare, il cui reddito superi le soglie ivi previste, il diritto di continuare a godere dell'abitazione, a condizione che corrisponda un canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (c.d. "equo canone"). Tale previsione tuttavia non subordina affatto la corresponsione del canone così determinato ad un previo accordo tra le parti, che si ponga quale fonte del nuovo rapporto locatizio, ma si limita a disciplinare il modulo procedimentale che l'interessato deve seguire per ottenere la conversione del rapporto con l'ente gestore in un ordinario rapporto locatizio di diritto comune. Da ciò consegue che il conduttore è tenuto "ipso iure" a corrispondere il nuovo canone, senza alcuna necessità della formale stipula di un nuovo contratto.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 com. 14 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 18/08/1978 num. 497 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)