Sez. L, Sentenza n. 190 del 09/01/1981 (Rv. 410591 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICORSO PER CASSAZIONE DA PARTE DEL SOCCOMBENTE - SUCCESSIVA RINUNCIA DELLA PARTE VITTORIOSA, ALL'AZIONE IN SENSO SOSTANZIALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICORSO PER CASSAZIONE DA PARTE DEL SOCCOMBENTE - SUCCESSIVA RINUNCIA DELLA PARTE VITTORIOSA, ALL'AZIONE IN SENSO SOSTANZIALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
L'atto con cui la parte vittoriosa nel giudizio di merito dichiara, dopo che la relativa sentenza e stata dal soccombente impugnata per Cassazione, di rinunciare all'Azione in senso sostanziale importa la cessazione della materia del contendere, che la Corte di Cassazione deve dichiarare, indipendentemente da qualsiasi accettazione od opposizione del ricorrente. (V 1339/76, mass n 380031; (V 2280/73, mass n 365565).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)