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Sez. 1, Sentenza n. 1339 del 15/04/1976 (Rv. 380031 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INTERESSE AL RICORSO - DICHIARAZIONE SCRITTA DI ABBANDONO DI OGNI PRETESA DA PARTE DEL RESISTENTE VITTORIOSO IN SEDE DI MERITO - NATURA - RINUNCIA ALL'AZIONE - CONSEGUENZE - ESTINZIONE DELL'AZIONE, CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E DIFETTO DI INTERESSE NEL RICORRENTE - DOCUMENTO CONTENENTE LA PREDETTA DICHIARAZIONE - PRODUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380031-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INTERESSE AL RICORSO - DICHIARAZIONE SCRITTA DI ABBANDONO DI OGNI PRETESA DA PARTE DEL RESISTENTE VITTORIOSO IN SEDE DI MERITO - NATURA - RINUNCIA ALL'AZIONE - CONSEGUENZE - ESTINZIONE DELL'AZIONE, CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E DIFETTO DI INTERESSE NEL RICORRENTE - DOCUMENTO CONTENENTE LA PREDETTA DICHIARAZIONE - PRODUZIONE IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

La dichiarazione scritta con la quale la parte originariamente attrice, vittoriosa in Sede di merito e resistente in Sede di legittimita, abbandoni ogni pretesa in precedenza sollevata e si impegni a non avvalersi delle pronunce ad essa favorevoli, integra una rinuncia all'Azione in senso sostanziale e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'Estinzione dell'Azione e la cessazione della materia del contendere, privando il ricorrente di ogni interesse a vedere giudicare sul suo ricorso ed eventualmente annullare la sentenza impugnata. Dalla indicata natura e portata della predetta dichiarazione consegue che il documento che la contiene e producibile in Sede di legittimita, ai sensi dell'art 372 primo comma cod proc civ, e che la suprema Corte, in presenza dello stesso, deve, anche di ufficio, dichiarare la cessazione della materia del contendere (salva l'indagine sulla cosiddetta soccombenza virtuale, per il caso in cui sopravviva conflitto fra le parti in ordine alle spese di causa ed al limitato fine della loro regolamentazione). (V 2186/74, mass n 370550; (V 2280/73, mass n 365565; (V 1047/66, mass n 322101).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)