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Sez. L - , Ordinanza n. 30843 del 06/11/2023 (Rv. 669540 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE | Controversie in materia di discriminazione - Domanda proposta ex artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011, ratione temporis applicabile, e 702 bis c.p.c. - Decisione di accoglimento - Appello - Forma - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669540-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE

In tema di controversie in materia di discriminazione, l'appello proposto avverso la decisione del tribunale di accoglimento della domanda - formulata ai sensi degli artt. 28, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 bis c.p.c. e volta alla rimozione di una discriminazione nell'accesso al lavoro - deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché, ai fini del computo del termine di trenta giorni per la tempestività del gravame, rileva la data della notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata, non quella del suo deposito.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2011 num. 150 art. 28 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)