Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020 (Rv. 657291 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Procedimento sommario di cognizione - Ordinanza conclusiva - Appello - Rito ordinario - Applicabilità - Fondamento - Proposizione con ricorso - Salvezza degli effetti ex art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011 - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
L'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge per il secondo grado di giudizio l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario; né è possibile, in caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis com. 2 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 quater, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)