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Sez. 6, Sentenza n. 25044 del 26/02/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 229597 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - IN GENERE | Applicazione nella fase del giudizio - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229597-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, nel caso di applicazione successivamente alla instaurazione della fase del giudizio non è necessario assicurare la specifica occasione difensiva costituita dall'interrogatorio di garanzia, atteso che la funzione del citato interrogatorio è assorbita dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell'imputato che caratterizza tale fase, ed indipendentemente dal tipo di rito con il quale si svolga il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)