Sez. 6, Sentenza n. 25044 del 26/02/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 229597 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - IN GENERE | Applicazione nella fase del giudizio - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - interrogatorio - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, nel caso di applicazione successivamente alla instaurazione della fase del giudizio non è necessario assicurare la specifica occasione difensiva costituita dall'interrogatorio di garanzia, atteso che la funzione del citato interrogatorio è assorbita dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell'imputato che caratterizza tale fase, ed indipendentemente dal tipo di rito con il quale si svolga il giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)