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Sez. 6, Sentenza n. 12287 del 26/02/2004 Cc. (dep. 15/03/2004) Rv. 228476 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Ripristino della misura cautelare della custodia in carcere - Dopo l'espletamento del giudizio di primo grado con rito ordinario od abbreviato - Necessità dell'interrogatorio di garanzia - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228476-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

L'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., anche quando eccezionalmente precede l'adozione del provvedimento cautelare ex art. 302 cod.proc.pen., è finalizzato a consentire all'imputato o indagato di rappresentare al giudice gli elementi di fatto o di diritto contrari alla configurabilità del presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen. Quando la misura è applicata dopo che si è instaurata la fase di giudizio - e ancor di più quando il giudizio di primo grado è concluso - la citata esigenza di per sè è soddisfatta in quanto la funzione che deve svolgere tale interrogatorio è assorbita dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell'imputato che caratterizzano la sede processuale del giudizio, a prescindere da quale sia il rito utilizzato (ordinario od abbreviato) per pervenire alla decisione sul merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)