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Sez. L, Sentenza n. 3700 del 14/04/1987 (Rv. 452638 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITÀ DI TECNOPATIE - RISCHIO AMBIENTALE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1987-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452638-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITÀ DI TECNOPATIE - RISCHIO AMBIENTALE - ESTREMI.*

Ai fini della sussistenza del cosiddetto rischio ambientale e della conseguente indennizzabilità di tecnopatie ad esso causalmente connesse, rileva non il rapporto di complementarità o sussidiarietà tecnica tra la lavorazione specificamente indicata come suscettibile di provocare la malattia e la lavorazione cui è addetto il dipendente affetto da quest'ultima, né che le due lavorazioni siano organizzate dallo stesso imprenditore, ma il fatto oggettivo "ambientale" dell'esecuzione di un lavoro che, per esigenze oggettive, concrete e permanenti, debba necessariamente svolgersi in connessione ambientale con la lavorazione predetta, venendo ad essere, in tal modo, il lavoratore esposto allo stesso rischio cui è esposto l'addetto a quest'ultima. (Conf 5972/84, mass n 437641).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)