Sez. L, Sentenza n. 5972 del 21/11/1984 (Rv. 437641 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITÀ DI TECNOPATIE - RISCHIO AMBIENTALE - ESTREMI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNIZZABILITÀ DI TECNOPATIE - RISCHIO AMBIENTALE - ESTREMI.*
Ai fini della sussistenza del cosiddetto rischio ambientale e della conseguente indennizzabilità di tecnopatie ad esso causalmente connesse, rileva non il rapporto di complementarità o sussidiarietà tecnica tra la lavorazione specificamente indicata come suscettibile di provocare la malattia e la lavorazione cui è addetto il dipendente affetto da quest'ultima (nella specie, sordità da rumore, contratta da un dipendente di un ristorante sito in un aeroporto ubicato a breve distanza dal luogo di decollo di aerei a reazione), né che le due lavorazioni siano organizzate dallo stesso imprenditore, ma il fatto oggettivo "ambientale" dell'esecuzione di un lavoro che, per esigenze oggettive, concrete e permanenti, debba necessariamente svolgersi in connessione ambientale con la lavorazione predetta, venendo ad essere, in tal modo, il lavoratore esposto allo stesso rischio cui è esposto l'addetto a quest'ultima. (V 3856/74, mass n 372392; (V 3288/72, mass n 361114).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)