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Sez. L, Sentenza n. 1975 del 18/02/1992 (Rv. 475788 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Soggetti (assicurante, assicurato, assicuratore) | Rapporto di lavoro con i giovani assunti con contratto di formazione ex legge n. 285 del 1977 - Rapporto assicurativo tra l'INPS e i datori di lavoro - Rimborso dello Stato - Natura.
Stato
decisa il 1992-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475788-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Soggetti (assicurante, assicurato, assicuratore)

In relazione ai giovani assunti con contratto di formazione ai sensi della legge 1 giugno 1977 n. 285 (provvedimenti per l'occupazione giovanile), il rapporto assicurativo intercorre fra l'INPS e i datori di lavoro, tenuti al versamento dei contributi, provvedendo lo Stato secondo la previsione dell'art. 10 di tale legge esclusivamente ad un rimborso per la parte compresa nelle agevolazioni previste dall' art. 9 della stessa legge in favore dei datori di lavoro predetti, fra i quali, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, rientrano le società cooperative anche nei riguardi dei soci impiegati in lavori da esse assunti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2, Legge 01/06/1977 num. 285 art. 9, Legge 01/06/1977 num. 285 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)