Sez. L, Sentenza n. 8370 del 02/09/1997 (Rv. 507450 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Assicurazione per invalidità e vecchiaia - Soci lavoratori non dipendenti - Obbligo contributivo - Presupposti - Adibizione del socio a lavori assunti per conto terzi - Necessità - Eccezioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Le società cooperative, in forza dell'art. 2, comma terzo, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, sono tenute a versare i contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia non per tutti i propri soci, ma solo per quelli che vengano impegnati per eseguire lavori che esse abbiano assunto per conto terzi, a meno che non si sia instaurato un rapporto di lavoro con i soci stessi e fatti salvi i casi si svolgimento delle attività previste dal d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza annullata con rinvio dalla S.C., aveva condannato la cooperativa ricorrente al pagamento di contributi previdenziali per soci che svolgevano per la stessa attività lavorativa, senza effettuare accertamenti sul tipo di lavoro a cui essi erano addetti).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3, DPR 30/04/1970 num. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)