diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 3531 del 08/11/2000 Cc. (dep. 01/12/2000) Rv. 218180 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Istanza di concessione in sanatoria - Impugnativa al T.A.R. del silenzio-rigetto - Sospensione - Effetti automatici sulla esecuzione dell'ordine di demolizione emesso in sede penale - Esclusione - Poteri del giudice dell'esecuzione - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218180-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La sospensiva, da parte del giudice amministrativo, del silenzio rigetto sull'istanza di concessione in sanatoria non produce effetti automatici sul potere dovere del giudice penale di disporre ed attuare l'ordine di demolizione, atteso che in tale caso occorre accertare, anche con riferimento alle argomentazioni svolte nel ricorso proposto al giudice amministrativo, se il provvedimento cautelare di sospensione sia stato emesso per la sussistenza di vizi formali o sostanziali dell'atto impugnato o se derivi da carenza di motivazione senza incidenza sulla concedibilità o meno della richiesta concessione in sanatoria.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)