Sez. 3, Sentenza n. 1388 del 30/03/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 216071 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Esecuzione dell'ordine di demolizione - Revoca o sospensione - Criteri di valutazione del giudice dell'esecuzione - Pendenza di ricorso al TAR contro diniego di concessione in sanatoria - Sufficienza - Esclusione.
EDILIZIA - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione al fine di disporre l'esecuzione dell'ordine di demolizione, deve valutare la compatibilità dell'ordine adottato con i provvedimenti assunti dall'autorità amministrativa o dalla giurisdizione amministrativa, e deve revocare l'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili con esso. (Ha peraltro precisato la Corte che la sospensione di una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato, può essere concessa dal giudice dell'esecuzione solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione. Non è invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile. In tal senso non può essere ritenuta sufficiente la pendenza di ricorso al TAR contro il diniego amministrativo di sanatoria edilizia per giustificare l'invocata sospensione della demolizione).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)