Sez. 1, Sentenza n. 6231 del 23/06/1998 (Rv. 516696 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Posizione - Subingresso nelle situazioni attive dei singoli rapporti - Conseguenze - Inopponibilità anche all'assuntore di quanto non opponibile alla massa ed al curatore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE
Il fatto che l'assuntore del concordato fallimentare, adempiuti i relativi obblighi, subentri nelle situazioni attive dei singoli rapporti, già facenti capo al fallito, implica che tutto quanto non era opponibile alla massa e al curatore non lo sia neppure all'assuntore. Sotto un tal profilo il momento di inizio della inopponibilità è individuato dalla dichiarazione di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2919
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)