Sez. 1, Sentenza n. 2160 del 03/04/1980 (Rv. 405817 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - INCLUSIONE, FRA I BENI CEDUTI ALL'ASSUNTORE, DI UN IMMOBILE VENDUTO DAL FALLITO CON ATTO INOPPONIBILE ALLA MASSA IN QUANTO NON TRASCRITTO TEMPESTIVAMENTE - POTERI DELL'ASSUNTORE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - INCLUSIONE, FRA I BENI CEDUTI ALL'ASSUNTORE, DI UN IMMOBILE VENDUTO DAL FALLITO CON ATTO INOPPONIBILE ALLA MASSA IN QUANTO NON TRASCRITTO TEMPESTIVAMENTE - POTERI DELL'ASSUNTORE.*
Qualora, fra i beni ceduti all'assuntore del concordato fallimentare, sia compreso un immobile, che il fallito abbia venduto ad un terzo con atto inopponibile alla massa perche non trascritto prima della apertura della procedura concorsuale (artt 2914 e 2919 cod civ; art 45 del RD 16 marzo 1942 n 267), all'assuntore medesimo deve riconoscersi la facolta di far valere in giudizio contro detto terzo quella situazione di inopponibilita, a tutela del proprio diritto dominicale, tenuto conto che l'acquisto di questo, tramite il fallimento, comporta anche acquisto delle ragioni d'inefficacia della predetta vendita, delle quali potevano avvalersi i creditori del fallito. (V 4757/79, mass n 401341; (V 4387/76, mass n 383107; (V 3540/74, mass n 372054; (V 780/71, mass n 350607).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2919, Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)