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Sez. 2, Sentenza n. 1882 del 21/02/1995 (Rv. 490576 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinunzia abdicativa - Atto unilaterale non recettizio - Manifestazione della volontà - Comunicazione all'interessato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490576-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE

Quando la rinuncia abdicativa ha la struttura di un atto unilaterale non recettizio è sufficiente al suo perfezionamento che la volontà di rinuncia venga esteriorizzata, senza necessità che sia portata a conoscenza dei soggetti interessati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)