Sez. 2, Sentenza n. 1882 del 21/02/1995 (Rv. 490576 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE | Rinunzia abdicativa - Atto unilaterale non recettizio - Manifestazione della volontà - Comunicazione all'interessato - Necessità - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE
Quando la rinuncia abdicativa ha la struttura di un atto unilaterale non recettizio è sufficiente al suo perfezionamento che la volontà di rinuncia venga esteriorizzata, senza necessità che sia portata a conoscenza dei soggetti interessati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)