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Sez. 1, Sentenza n. 616 del 22/01/1983 (Rv. 425360 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNCIA AL RICORSO - IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE ALLE CONTROPARTI E COMUNICAZIONE AGLI AVVOCATI - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425360-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNCIA AL RICORSO - IN GENERE - MANCATA NOTIFICAZIONE ALLE CONTROPARTI E COMUNICAZIONE AGLI AVVOCATI - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

La rinuncia al ricorso per Cassazione, la quale integra un atto unilaterale recettizio, è efficace anche in difetto di notificazione alle controparti o comunicazione agli avvocati delle stesse, come prescritto dall'art. 390 terzo comma cod. proc. civ., qualora sia certo che dette parti o detti difensori ne abbiano avuto effettiva conoscenza, in applicazione del principio generale secondo il quale i vizi dell'atto processuale restano sanati dall'uguale raggiungimento dello scopo cui è destinato. (V 1244/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)