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Sez. 2, Sentenza n. 985 del 12/05/1967 (Rv. 327261 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA.*
Stato
decisa il 1967-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327261-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA.*

Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, avendo carattere eccezionale, e consentito solo nei casi tassativamente indicati nell'articolo 354 cod proc civ. (Conf 407'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)