Sez. 2, Sentenza n. 985 del 12/05/1967 (Rv. 327261 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - IPOTESI DI RIMESSIONE - TASSATIVITA.*
Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice, avendo carattere eccezionale, e consentito solo nei casi tassativamente indicati nell'articolo 354 cod proc civ. (Conf 407'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)