Sez. 3, Sentenza n. 2098 del 22/06/1968 (Rv. 334239 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DEI CASI PREVISTI - DECISIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO SENZA RITUALE RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITA - EFFETTI- CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITA DEI CASI PREVISTI - DECISIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO SENZA RITUALE RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ILLEGITTIMITA - EFFETTI- CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
I casi in cui al giudice di appello e consentito rimettere la causa al primo giudice sono quelli tassativamente indicati dall'art. 354 cod. proc. civ. qualora, nonostante la tardiva Costituzione dell'attore e la mancata Costituzione del convenuto, il giudice di primo grado decida la causa nel merito, senza che il processo sia stato preventivamente riassunto, a norma degli art.li 307 e 171 cod. proc. civ., il giudice d'appello davanti al quale venga prospettata la nullita di tutti gli Atti del procedimento di primo grado e della relativa sentenza, deve limitarsi a pronunciare tale nullita, senza possibilita di rimessione della causa al primo giudice. Va, quindi, cassata senza rinvio la sentenza del giudice di appello che dopo avere dichiarata la nullita degli Atti del procedimento di primo grado e della relativa sentenza, abbia rimesso la causa al primo giudice. (V. N. 985-67, massima n. 327261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)