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Sez. 3, Sentenza n. 2260 del 06/06/1975 (Rv. 376067 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI - RAPPORTO TRA IL DANNEGGIATO, PROPRIETARIO DI UNO DEI VEICOLI COINVOLTI NELLO SCONTRO, ED IL DANNEGGIANTE, PROPRIETARIO DELL'ALTRO VEICOLO - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376067-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI - RAPPORTO TRA IL DANNEGGIATO, PROPRIETARIO DI UNO DEI VEICOLI COINVOLTI NELLO SCONTRO, ED IL DANNEGGIANTE, PROPRIETARIO DELL'ALTRO VEICOLO - DISCIPLINA.*

A norma dell'art 2054, terzo comma, cod civ, il proprietario del veicolo, essendo responsabile, in solido con il conducente, dei danni causati a terzi dalla circolazione del suo veicolo (se non prova che tale circolazione e avvenuta contro la sua volonta), risponde della condotta colposa del conducente, sia questa accertata o presunta ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo citato. Ed il proprietario del veicolo risponde della condotta colposa del conducente anche quando sia egli il danneggiato per effetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo e del veicolo di un terzo. Pertanto, accertata o presunta la colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli la cui circolazione ha prodotto l'evento dannoso, nei rapporti tra il danneggiato, proprietario di uno dei veicoli, ed il danneggiante, proprietario è o conducente dell'altro veicolo, deve ritenersi il concorso di colpa del primo nella produzione dell'evento dannoso. Concorso di colpa, questo, la cui misura e quella stessa del concorso di condotta colposa del conducente del veicolo di proprieta del danneggiato, sia essa concretamente accertata o presunta in applicazione del secondo comma dell'art 2054 cod civ, per cui il proprietario (nonche il conducente) dell'altro veicolo e tenuto al risarcimento del danno nei limiti del concorso di colpa a lui attribuibile; salva l'Azione del danneggiato nei confronti del conducente del veicolo di sua proprieta per il risarcimento della residua parte del danno. Analogo principio va applicato quando il danneggiato, per effetto di un evento causato dalla circolazione di due veicoli, sia committente del conducente di uno dei due veicoli, poiche, in tale ipotesi, egli risponde verso i terzi della condotta di guida del commesso a norma dell'art 2049 cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)