Sez. 3, Sentenza n. 726 del 18/01/2001 (Rv. 543286 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO | Responsabilità del proprietario - Condizioni - Rapporto tra il danneggiato, proprietario di uno dei veicoli coinvolti nello scontro, ed il danneggiante, proprietario dell'altro veicolo - Disciplina.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO
A norma dell'art 2054, terzo comma, cod. civ., il proprietario del veicolo, essendo responsabile, in solido con il conducente, dei danni causati a terzi dalla circolazione del suo veicolo (se non prova che tale circolazione è avvenuta contro la sua volontà), risponde della condotta colposa del conducente, sia questa accertata o presunta ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo citato anche quando sia egli il danneggiato per effetto di un evento causato dalla circolazione del suo veicolo e del veicolo di un terzo. Pertanto, accertata o presunta la colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli la cui circolazione ha prodotto l'evento dannoso, nei rapporti tra il danneggiato, proprietario di uno dei veicoli, ed il danneggiante, proprietario o conducente dell'altro veicolo, deve ritenersi il concorso di colpa del primo nella produzione dell'evento dannoso. Concorso di colpa, questo, la cui misura è quella stessa del concorso di condotta colposa del conducente del veicolo di proprietà del danneggiato, sia essa concretamente accertata o presunta in applicazione del secondo comma dell'art 2054 cod. civ., per cui il proprietario (nonché il conducente) dell'altro veicolo è tenuto al risarcimento del danno nei limiti del concorso di colpa a lui attribuibile; salva l'azione del danneggiato nei confronti del conducente del veicolo di sua proprietà per il risarcimento della residua parte del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)