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Sez. 2, Sentenza n. 2688 del 06/11/1964 (Rv. 304025 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - CARATTERE STRUMENTALE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304025-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - CARATTERE STRUMENTALE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - ESCLUSIONE.*

I provvedimenti d'urgenza atipici, disciplinati dagli artt 700 e ss cod proc civ, hanno carattere accessorio e temporaneo, in quanto diretti ad assicurare provvisoriamente, e quindi con funzione cautelare, attraverso una tutela giurisdizionale preventiva ed autonoma, gli effetti della successiva decisione di merito, onde la futura pronuncia del giudice non resti pregiudicato dal tempo necessario ad attuarla. Atteso il loro carattere di strumentalita tali provvedimenti dipendono strettamente dal successivo giudizio di merito che dovra essere instaurato e perdurano sino a quando saranno sostituiti, e percio assorbiti, dalla sentenza passata in giudicato che accerti l'esistenza del diritto cautelato, oppure vengano senz'altro meno se con tale sentenza, si esclude l'esistenza del diritto. Di conseguenza per i provvedimenti in parola non e concepibile ne ammissibile un giudizio di convalida (come per il sequestro), perche il giudizio di merito ne assorbe ogni altro sulla loro legittimita e ritualita, ed essi non sono suscettibili di autonoma impugnazione. (Conf 2854/63; 2290/60; V 506/64; 437/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)