Sez. L, Sentenza n. 1782 del 01/03/1985 (Rv. 439726 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO D'URGENZA E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI REVOCA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO D'URGENZA E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI REVOCA - IMPUGNABILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Sia il provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (nella specie, di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro) - che è revocabile, da parte dello stesso giudice che l'ha emesso, prima della definizione del giudizio di merito, per l'accertato venir meno di tutti o di alcuni degli elementi sui quali il rimedio cautelare si fondava - sia il successivo provvedimento che ne dispone la revoca non hanno contenuto decisorio e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per Cassazione. (V 754/83, mass n 425497; (V 2722/81, mass n 413486; (V 3420/80, mass n 407250; (V 2688/64, mass n 304025).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)