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Sez. 1, Sentenza n. 1733 del 05/07/1966 (Rv. 323376 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO IN PENDENZA DELLA PROCEDURA APERTA IN SEGUITO AD UNA PROPOSTA PRECEDENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AMMISSIONE NEL QUINQUENNIO AD UNA PROCEDURA DI CONCORDATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-07-05
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323376-01

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO IN PENDENZA DELLA PROCEDURA APERTA IN SEGUITO AD UNA PROPOSTA PRECEDENTE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AMMISSIONE NEL QUINQUENNIO AD UNA PROCEDURA DI CONCORDATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Presentata dall'imprenditore dissestato una proposta di concordato preventivo e dichiarata aperta la procedura relativa, non costituisce violazione del divieto di nuova procedura di concordato preventivo, a sensi dell'art. 160 primo comma l.F., la presentazione di una nuova proposta da parte dello stesso imprenditore, sempre che lo stato di insolvenza sia unico, soggettivamente ed oggettivamente, non sia esaurita la votazione sulla prima proposta e la nuova proposta costituisca un miglioramento della prima rispetto all'interesse di creditori.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)