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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21765 del 20/09/2017 (Rv. 645619 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Applicabilità al processo tributario - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645619-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale che non aveva disposto la sospensione del processo relativo all'avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero del maggior reddito in attesa della definzione del giudizio afferente la rettifica delle perdite, da ritenere pregiudicante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)