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Sez. 5, Sentenza n. 21396 del 30/11/2012 (Rv. 624443 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Applicabilità al processo tributario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624443-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 cod. proc. civ., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. (Nella specie, a seguito di rettifica delle perdite dichiarate da una società, era stato intrapreso un giudizio avente ad oggetto l'avviso di recupero dell'imposta patrimoniale, accertamento dalla S.C. ritenuto consequenziale al successivo giudizio vertente sulle somme dovute a titolo di Irpeg e Ilor).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)