Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 22/10/2004 (Rv. 577797 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Inadempimento contrattuale - Risoluzione di diritto - A seguito della dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa - Tolleranza dell'avente diritto - Prova della rinunzia tacita - Sufficienza - Esclusione - Rinuncia tacita - Configurabilità - Conseguenze - Dichiarazione successiva di volersi avvalere della clausola risolutiva - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
A norma dell'art. 1456 cod. civ., quando le parti hanno convenuto che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata, a seguito dell'inadempimento, dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa; nel caso in cui, invece, la parte interessata non si limiti ad un comportamento di mera tolleranza di fronte all'inadempimento, ma rinunci, sia pur implicitamente, alla possibilità di avvalersi di tale clausola, una successiva dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa in relazione a quello stesso inadempimento non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del relativo giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)