Sez. 3, Sentenza n. 23824 del 24/11/2010 (Rv. 614840 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Risoluzione per inadempimento - Rinuncia all'eccezione di inadempimento, alla risoluzione già avveratasi ed a quella già dichiarata - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il contraente non inadempiente, così come può rinunciare ad eccepire l'inadempimento che potrebbe dar causa alla pronuncia di risoluzione, può, del pari, rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto o della clausola risolutiva espressa o dello spirare del termine essenziale o della diffida ad adempiere e può anche rinunciare ad avvalersi della risoluzione già dichiarata giudizialmente, ripristinando contestualmente l'obbligazione contrattuale ed accettandone l'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un contratto di transazione, in forza del quale ad una della parti era dovuta la consegna di tre autovetture, ravvisando nell'accettazione, da parte del creditore, della consegna di due autovetture e del controvalore in denaro della terza autovettura un comportamento concludente di rinuncia ad avvalersi della pattuita clausola risolutiva espressa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)