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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34854 del 17/11/2021 (Rv. 663051 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo - Esenzione in favore dello Stato - ANAS - Assimilabilità allo Stato - Esclusione - Acquisto da parte dello Stato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663051-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di imposta di registro, catastale, ipotecaria e di bollo le esenzioni previste in favore dello Stato per le procedure di espropriazione per pubblica utilità non si estendono all'ANAS, quantunque dotata di personalità giuridica pubblica, essendo dette esenzioni riferite, esclusivamente, allo Stato-persona e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa oggettiva né rilevando al riguardo che, nelle procedure espropriative, lo Stato rappresenti l'acquirente, atteso che l'espressione "espropriante o acquirente" di cui all'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 deve collegarsi a quella contenuta nel primo periodo della medesima disposizione "espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo", con la conseguenza che lo Stato acquirente è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)