Sez. T, Ordinanza n. 20428 del 17/06/2026 (Rv. 679211-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Equiparazione tra Regione siciliana e Amministrazioni dello Stato - Esenzione prevista ex art. 57, comma 8, TUR - Art. 1, l.r. Sicilia n. 6 del 1952 - Aziende ospedaliere universitarie - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
L'equiparazione, prevista dall'art. 1, della l.r. Sicilia n. 6 del 1952, della Regione Sicilia - e organi e amministrazioni da essa dipendenti - alle amministrazioni dello Stato, va esclusa ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 sulla base del tenore letterale e della pacifica interpretazione del citato art. 57, ultimo comma, anche con specifico riferimento alle aziende ospedaliere universitarie, e deve ritenersi preclusa dalla natura erariale dell'imposta di registro, la cui disciplina รจ riservata alla legislazione statale, cui spetta, pertanto, individuare e definire l'ambito applicativo, di stretta interpretazione, delle agevolazioni tributarie.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 22/03/1952 num. 6 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)