Sez. 2, Sentenza n. 6589 del 11/11/1986 (Rv. 448737 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESISTENZA IMPLICITA NELLA VOLONTARIETÀ DI PRIVARE ALTRI DEL POSSESSO IN MODO VIOLENTO O CLANDESTINO.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ESISTENZA IMPLICITA NELLA VOLONTARIETÀ DI PRIVARE ALTRI DEL POSSESSO IN MODO VIOLENTO O CLANDESTINO.*
Ai fini dell'Esercizio dell'Azione di reintegrazione ex art. 1168 cod. civ., il presupposto dell'animus spoliandi (che deve sussistere nel momento in cui lo spoglio si verifica) è da ritenere insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza, da parte dell'autore dello spoglio, di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore al fine di privarlo del suo potere di fatto sulla cosa. (V 6268/85, mass n 443380; (V 4139/85, mass n 441666; (V 1933/84, mass n 434014; (V 6669/82, mass n 424309).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)