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Sez. 1, Sentenza n. 17210 del 28/08/2004 (Rv. 576324 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Composizione del Tribunale giudicante - Sentenza emessa dal giudice monocratico anziché da quello collegiale - Art. 274 -bis, quarto comma, cod. proc. civ. - Nullità della sentenza - Modalità di deduzione - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576324-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)

Ai sensi dell'art. 274 - bis cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 31 della legge 26 novembre 1990, n. 353 ed abrogato, con efficacia dal 2 giugno 1999, dall'art. 67 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), alla nullità causata dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli artt. 158 e 161, primo comma, cod. proc. civ.; pertanto, la nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunciata dal giudice monocratico anziché da quello collegiale, deve essere dedotta come specifico motivo di appello nell'atto di impugnazione. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello, che aveva ritenuto inammissibile la deduzione del vizio nella comparsa conclusionale dinanzi al giudice del gravame, con conseguente preclusione della questione relativa alla regolare costituzione del giudice di primo grado, per intervenuto giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 bis, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)