Sez. 1, Ordinanza n. 22102 del 23/11/2004 (Rv. 578097 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Decisione in caso di contestazione - Riserva di collegialità - Sussistenza - Ordinanza di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. - Competenza del Tribunale in composizione collegiale - Sospensione disposta dal Giudice Istruttore - Impugnazione con regolamento di competenza - Necessità - Istanza di revoca - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. può essere disposta esclusivamente dal giudice cui è affidata la decisione della controversia e, quindi, dal Tribunale in composizione collegiale nel caso di giudizio avente ad oggetto una domanda tardiva di insinuazione al passivo del fallimento, se il giudice delegato abbia disposto farsi luogo all'istruzione della causa; in siffatta ipotesi, l'ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice istruttore è nulla per un vizio attinente alla regolare costituzione del giudice, che può essere fatto valere con ricorso per regolamento di competenza, e non con istanza di revoca dell'ordinanza, poiché non sono revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 14, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)