Sez. 1, Sentenza n. 99 del 05/01/1966 (Rv. 320197 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La rinnovazione della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui Esercizio in senso positivo o negativo non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita. (Conf 1559/65; 2728/64; 2452/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)