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Sez. 1, Sentenza n. 99 del 05/01/1966 (Rv. 320197 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320197-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La rinnovazione della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui Esercizio in senso positivo o negativo non puo formare oggetto di censura in Sede di legittimita. (Conf 1559/65; 2728/64; 2452/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)