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Sez. 2, Sentenza n. 523 del 14/02/1968 (Rv. 331602 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331602-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'Esercizio del potere di disporre nuove indagini tecniche e rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Sede di legittimita. Conforme alla sent. N. 2710-66, massima n. 325172 Conf. 320197).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)