Sez. 6, Sentenza n. 35090 del 03/06/2003 Cc. (dep. 04/09/2003) Rv. 226709 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Intercettazioni - Trascrizione - Deposito dei nastri - Necessità in fase cautelare - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di misure cautelari personali, è legittima l'adozione del provvedimento cautelare sulla base delle sole trascrizioni, anche parziali, delle intercettazioni, in quanto il deposito dei nastri registrati non rileva nella procedura de libertate, essendo incompatibile con l'urgenza di provvedere all'adozione della misura cautelare; mentre detto adempimento deve essere osservato nell'ambito del procedimento principale, riservandosi in fase cautelare la valutazione del rispetto delle norme processuali relative alle autorizzazioni necessarie ed alle modalità di esecuzione delle intercettazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)