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Sez. 6, Sentenza n. 2911 del 08/10/1998 Cc. (dep. 22/12/1998) Rv. 212903 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Deposito delle intercettazioni - Allegazione delle intercettazioni alla richiesta di misura cautelare - Differenze.
Stato
decisa il 1998-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212903-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

La richiesta di una misura cautelare non deve essere preceduta dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., che rientra nella procedura finalizzata alle successive operazioni di stralcio eventuale e di trascrizione, da effettuarsi in contraddittorio delle parti ai fini dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento. Tale procedura è del tutto distinta da quella incidentale "de libertate" ove il deposito non rileva, essendo del tutto incompatibile con la urgenza che caratterizza le misure cautelari e potrebbe essere addirittura impossibile per la persistente attività di intercettazione al momento in cui quelle esigenze insorgono. Pertanto, le attività di "deposito" e di "allegazione" delle intercettazioni sono distinte e hanno finalità diverse, con scansioni temporali non corrispondenti e con oggetti non necessariamente coincidenti, giacché l'epoca del deposito prescinde del tutto da quella di celebrazione del procedimento cautelare, con la conseguenza che, mentre il deposito riflette tutto il materiale relativo alle operazioni (decreti, verbali, nastri registrati), l' allegazione ai fini cautelari può riguardare solo le trascrizioni sommarie del contenuto delle comunicazioni o gli appunti raccolti durante le intercettazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)