Sez. L, Sentenza n. 778 del 29/01/1988 (Rv. 457189 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI CON GLI ENTI MUTUALISTICI - BLOCCO TARIFFARIO - DURATA.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI CON GLI ENTI MUTUALISTICI - BLOCCO TARIFFARIO - DURATA.*
La preclusione di ogni aumento tariffario, prevista dal sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) - che ha attuato il blocco delle tariffe dei medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici e delle relative modalità di indicizzazione semestrale - ha operato fino alla stipulazione delle nuove convenzioni nazionali uniche previste all'art. 8 della legge 29 giugno 1977 n. 349, come confermato dall'art. 6 della legge 27 marzo 1985 n. 103 di interpretazione autentica delle norme citate; pertanto solo con la convenzione del 22 febbraio 1980, approvata con d.m. 16 maggio 1980 - e perciò operante in virtù dell'art. 5, terzo comma, della legge 29 febbraio 1980 n. 33 - è intervenuta la nuova disciplina (che prevede un aumento forfettizzato anche per il 1979) delle tariffe stesse. (Conf 1112/87, mass n 450666; (Conf 7428/86, mass n 449482).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 5, Legge 27/03/1985 num. 103 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)