Sez. L, Sentenza n. 7428 del 12/12/1986 (Rv. 449482 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - SISTEMA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE - NORMA INTERPRETATIVA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 103 DEL 1985 - CENSURE DI INCOSTITUZIONALITÀ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24, 101, 39 E 41 COST. - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI DEGLI ENTI MUTUALISTICI - SISTEMA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE - NORMA INTERPRETATIVA EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 103 DEL 1985 - CENSURE DI INCOSTITUZIONALITÀ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24, 101, 39 E 41 COST. - ESCLUSIONE.*
La norma interpretativa dettata dall'art. 6 della legge n. 103 del 1985 (che dispone, con effetto vincolante ed obbligatorio, che gli artt. 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977 n. 349 e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974 n.264, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 1974 n. 386, "vanno intesi nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla legge 29 giugno 1977 n. 349, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima dell'entrata in vigore del citato d.l. 8 luglio 1974 n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche senza aumenti o adeguamenti di alcun genere") è immune da censure di incostituzionalità con riferimento sia all'art. 3 cost. (atteso che la particolare struttura del rapporto di parasubordinazione dei medici convenzionati consentiva una disciplina speciale), sia agli artt. 24 e 101 cost. (potendo il legislatore intervenire con legge interpretativa anche in Mancanza di contrasto di giurisprudenza in ordine all'interpretazione della stessa), sia infine agli artt. 39 e 41 cost. (atteso che - come ha rilevato la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 1985 - il legislatore ordinario può incidere sull'autonomia collettiva per perseguire finalità di carattere pubblico quale il contenimento della inflazione). (Conf 3755/86, mass n 446625).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)