Sez. L, Sentenza n. 2489 del 09/04/1986 (Rv. 445585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA D'ALTA MONTAGNA - ESCLUSIONE DEGLI ULTERIORI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA EX ART. 1 "BIS" DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - PORTATA - INDENNITÀ CONTRATTUALMENTE PREVISTA COME PROPORZIONALE AL NUMERO DEGLI ANNI DI SERVIZIO PERDUTI DAI LAVORI PER ANTICIPATO COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA D'ALTA MONTAGNA - ESCLUSIONE DEGLI ULTERIORI AUMENTI DELL'INDENNITÀ DI CONTINGENZA EX ART. 1 "BIS" DEL D.L. N. 12 DEL 1977 - PORTATA - INDENNITÀ CONTRATTUALMENTE PREVISTA COME PROPORZIONALE AL NUMERO DEGLI ANNI DI SERVIZIO PERDUTI DAI LAVORI PER ANTICIPATO COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il disposto dell'art. 1 bis d.l. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito nella legge n. 91 del 1977, secondo cui l'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, presuppone pur sempre, per la sua applicabilità, che si tratti di un trattamento di fine rapporto che abbia la struttura di compenso proporzionale agli anni di servizio prestati dal lavoratore; pertanto tale non è - e quindi non è applicabile la norma citata - la speciale indennità eventualmente prevista dalla contrattazione collettiva come proporzionale al numero degli anni di servizio perduti dal lavoratore in ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore (principio affermato in riferimento all'indennità denominata "riscatto di contributi", prevista dall'art. 16 n. 3 dell'accordo aziendale 12 agosto 1965 presso l'a.M.T. Di Catania). (V 1999/85, mass n 439907).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 12/08/1965 num. 16, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)