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Sez. L, Sentenza n. 9066 del 05/12/1987 (Rv. 456331 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - BLOCCO DELLA CONTINGENZA E DEGLI EMOLUMENTI AVENTI ANALOGA NATURA SCATTANTI POSTERIORMENTE AL 31 GENNAIO 1977 - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI PECUNIARIE CON CONNOTATI PROPRI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA AL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI EX T.U. ACCORDI AZIENDALI DELL'A.M.T. DI CATANIA.*
Stato
decisa il 1987-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456331-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - BLOCCO DELLA CONTINGENZA E DEGLI EMOLUMENTI AVENTI ANALOGA NATURA SCATTANTI POSTERIORMENTE AL 31 GENNAIO 1977 - RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI PECUNIARIE CON CONNOTATI PROPRI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - PORTATA - FATTISPECIE RELATIVA AL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI EX T.U. ACCORDI AZIENDALI DELL'A.M.T. DI CATANIA.*

Il disposto dell'art. 1 bis del decreto legge 1 febbraio 1977 n. 12 (aggiunto dalla legge di conversione n. 91 del 1977), secondo cui l'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 è estesa a tutte le forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate, presuppone pur sempre, per la sua applicabilità, che si tratta di istituti di fine rapporto che, pur con denominazione e fonti regolatrici diverse, presentino i connotati propri dell'indennità di anzianità, e cioè di quella prestazione pecuniaria che è caratterizzata non soltanto dal momento costitutivo della relativa obbligazione, individuato in quello della cessazione del rapporto, ma anche dal rifacimento, per la sua Determinazione, alla pregressa durata del rapporto ed alla retribuzione corrisposta al lavoratore, nonché dalla sua peculiare natura di retribuzione differita oltre che dalla sua funzione in senso lato previdenziale. (nella specie, la suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva affermato l'applicabilità della norma suddetta in relazione al cosiddetto rimborso dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui all'art. 16 n. 3 del T.U. Degli accordi aziendali). (V 2979/86, mass n 445983; (V 2489/86, mass n 445585).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)